5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Procedimento penale a carico di Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș
(Causa C-248/11) (1)
(Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 - Nozione di «mercato regolamentato» - Autorizzazione - Requisiti di funzionamento - Mercato la cui natura giuridica non è stata precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato - Articolo 47 - Mancanza di iscrizione nell’elenco dei mercati regolamentati - Direttiva 2003/6/CE - Ambito di applicazione - Manipolazioni del mercato)
2012/C 133/18
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Imputati nella causa principale
Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Cluj — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39/CE, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1) e, in particolare, dei suoi articoli 4, punto 14, 9-14 e 47 — Definizione della nozione di «mercato regolamentato» — Inclusione della Borsa Rasdaq, mercato secondario di strumenti finanziari, non autorizzato dall’autorità competente, ma amministrato dalla Borsa Bucarest, autorizzata come mercato regolamentato — Regime giuridico applicabile — Reato di manipolazione del mercato
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, dev’essere interpretato nel senso che un mercato degli strumenti finanziari che non soddisfa i requisiti di cui al titolo III di tale direttiva non rientra nella nozione di «mercato regolamentato», come definita nella suddetta disposizione, nonostante il fatto che il suo gestore si sia fuso con il gestore di un siffatto mercato regolamentato.
2)
L’articolo 47 della direttiva 2004/39, come modificata dalla direttiva 2007/44, dev’essere interpretato nel senso che l’iscrizione di un mercato nell’elenco dei mercati regolamentati prevista a detto articolo non costituisce una condizione necessaria per qualificare tale mercato come mercato regolamentato ai sensi della citata direttiva.
(1) GU C 252 del 27.8.2011.
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