24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Causa C-249/11) (1)
(Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 27 - Provvedimento amministrativo recante divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito nei confronti di una persona giuridica di diritto privato - Principio della certezza del diritto con riguardo agli atti amministrativi divenuti definitivi - Principi di equivalenza e di effettività)
2012/C 366/20
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Hristo Byankov
Convenuto: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo 4 TUE in combinato disposto con gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali — Interpretazione degli articoli 27, paragrafo 1, e 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Limitazione al diritto alla libera circolazione — Decreto che infligge una misura coercitiva amministrativa di divieto di espatrio nei confronti di un debitore, a motivo del mancato recupero di un debito — Principio della certezza del diritto con riferimento ad atti amministrativi divenuti definitivi — Eventuale obbligo dell’autorità amministrativa competente di riesaminare un atto amministrativo che non sia stato impugnato e che quindi sia divenuto definitivo, al fine di garantire la mancanza di limitazioni sproporzionate all’esercizio del diritto alla libera circolazione
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una disposizione nazionale che prevede l’imposizione di una limitazione al diritto alla libera circolazione nell’Unione europea di un cittadino di uno Stato membro per il solo fatto che ha un debito non garantito, superiore ad un determinato importo stabilito dalla legge, nei confronti di una persona giuridica di diritto privato.
2)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di un divieto di lasciare il territorio, come quello di cui al procedimento principale, divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria, può essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell’Unione, solo nei casi tassativamente previsti dall’articolo 99 del codice di procedura amministrativa (Administrativnoprotsesualen kodeks), e ciò nonostante un siffatto divieto continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario.
(1) GU C 232 del 6.8.2011.
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