28.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 126/3
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale
(Causa C-251/11) (1)
(Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Misure di prevenzione degli abusi di siffatti contratti - Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato - Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato)
2012/C 126/04
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Rennes
Parti
Ricorrente: Martial Huet
Convenuta: Université de Bretagne Occidentale
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Rennes — Interpretazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato in caso di trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Principi di equivalenza e di non riduzione del livello di tutela precedente
Dispositivo
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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