1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungheria) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi
(Causa C-254/11) (1)
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri - Regolamento (CE) n. 1931/2006 - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Durata massima del soggiorno - Regole di calcolo)
2013/C 156/05
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége
Convenuto: Oskar Shomodi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione degli articoli 2, lettera a), 3, paragrafo 3, e 5 del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405, pag. 1), nonché delle altre pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen — Rigetto della richiesta di ingresso nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo nell’ambito del regime relativo al traffico frontaliero locale, in considerazione del fatto che la durata complessiva dei singoli soggiorni effettuati dall’interessato nello Stato membro di cui trattasi nei sei mesi antecedenti alla richiesta d’ingresso controversa è risultata superiore alla durata massima autorizzata — Metodo di calcolo della durata massima del soggiorno in regime di traffico frontaliero locale
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev’essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall’accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.
2)
L’articolo 5 del regolamento n. 1931/2006 dev’essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno di cui a tale articolo il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.
(1) GU C 232 del 6.8.2011.
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