28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic/Bundesministerium für Inneres
(Causa C-256/11) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell’Unione - Diniego basato sul mancato esercizio del diritto alla libera circolazione del cittadino - Eventuale disparità di trattamento rispetto ai cittadini dell’Unione che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione - Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/80 - Art. 41 del protocollo addizionale - Clausole di «standstill»)
2012/C 25/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic
Convenuto: Bundesministerium für Inneres
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 20 TFUE, dell’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale 23 novembre 1970 all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e relativo ai provvedimenti da prendere per la sua entrata in vigore (GU 1972, L 293, pag. 4), nonché dell’art. 13 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito da detto accordo — Cittadinanza dell’Unione — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro — Caso in cui il cittadino dell’Unione soggiorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza — Condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno a familiari aventi la cittadinanza di un paese terzo
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni di quest’ultimo in materia di cittadinanza dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino è intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell’Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purché un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell’Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
L’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, siglato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, dev’essere interpretato nel senso che occorre considerare come «nuova restrizione», ai sensi di detta disposizione, l’adozione di una nuova disciplina più restrittiva della precedente, la quale costituiva a sua volta un mitigamento di una disciplina anteriore in materia di presupposti per l’esercizio della libertà di stabilimento dei cittadini turchi al momento dell’entrata in vigore di questo protocollo nel territorio dello Stato membro interessato.
(1) GU C 219 del 23.7.2011.
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