22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/14
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-259/11) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 - Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie - Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società - Esenzione)
2012/C 287/23
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: DTZ Zadelhoff vof
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli oggetto dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 — Trasferimento di azioni societarie che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti a dette società
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile.
(1) GU C 252 del 27.8.2011.
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