26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/8
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma
(Causa C-262/11) (1)
(Adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea - Accordo di associazione CE-Bulgaria - Settore siderurgico - Aiuti pubblici alla ristrutturazione concessi prima dell’adesione - Presupposti - Redditività dei beneficiari al termine del periodo di ristrutturazione - Dichiarazione d’insolvenza di un beneficiario successivamente all’adesione - Competenze rispettive delle autorità nazionali e della Commissione europea - Decisione nazionale che accerta l’esistenza di un credito pubblico consistente in aiuti divenuti illegali - Decisione UE-BG n. 3/2006 - Allegato V dell’atto di adesione - Aiuti applicabili dopo l’adesione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Aiuti esistenti)
2013/C 26/15
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Kremikovtzi AD
Convenuto: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1994, L 358, pag. 1), e dell'allegato V, paragrafo 1, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, del Protocollo n. 2, relativo ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1995, L 317, pag. 25) e dell'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) — Aiuto di Stato alla ristrutturazione accordato ad imprese siderurgiche nell’ambito di un programma di ristrutturazione prima dell’adesione della Bulgaria all’Unione europea — Decisione che constata l’esistenza di un credito pubblico rappresentato dall’aiuto di Stato divenuto illegittimo in seguito alla dichiarazione di insolvenza del beneficiario — Rispettive competenze delle autorità nazionali e della Commissione europea per decidere dell’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune e di chiederne il recupero in quanto aiuto illegittimo
Dispositivo
Una procedura di recupero degli aiuti di Stato concessi alla Kremikovtzi AD prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea — misure di aiuto che, successivamente a tale adesione, non erano «applicabili», ai sensi dell’allegato V dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea — deve fondarsi, in caso di violazione delle condizioni poste dall’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione 94/908/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, sull’articolo 3 del protocollo aggiuntivo a tale accordo europeo, nel testo di cui alla decisione n. 3/2006, del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 29 dicembre 2006. In tale contesto, le autorità nazionali competenti della Repubblica di Bulgaria possono adottare, conformemente al terzo comma di detto articolo, una decisione di recupero degli aiuti di Stato non conformi a tali condizioni. Una decisione adottata dalla Commissione europea sul fondamento dell’articolo 3, secondo comma, di tale protocollo aggiuntivo non costituisce una condizione preliminare al recupero, da parte di tali autorità, di siffatti aiuti.
(1) GU C 232 del 6.8.2011.
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