12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Germania) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg
(Causa C-268/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione - Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino - Diritti dei lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro - Ritiro con effetto retroattivo del permesso di soggiorno)
2013/C 9/24
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hamburgisches Oberverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Atilla Gülbahce
Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Concessione ad un lavoratore turco, coniuge di una cittadina dello Stato membro ospitante, di un permesso di soggiorno di durata limitata e di un permesso di lavoro di durata illimitata — Ritiro, con effetto retroattivo e in ragione della separazione dalla coniuge non comunicata alle autorità competenti, delle decisioni che prorogano la durata del permesso di soggiorno — Condizioni per fondare il diritto di soggiorno sull’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, sulla base del permesso di lavoro di durata illimitata
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione istituita con l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, siglato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato, a nome di quest’ultima, con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali ritirino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco, con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione di tale permesso è venuto meno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale ritiro avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto da detto articolo 6, paragrafo 1, primo trattino.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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