14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Access Info Europe, Repubblica ellenica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-280/11 P) (1)
(Impugnazione - Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 3, primo comma - Tutela del processo decisionale delle istituzioni - Nota del segretariato generale del Consiglio riguardo alle proposte presentate nell’ambito del procedimento legislativo di revisione del medesimo regolamento n. 1049/2001 - Accesso parziale - Diniego di accesso ai dati relativi all’identità degli Stati membri autori delle proposte)
2013/C 367/02
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)
Altre parti nel procedimento: Access Info Europe (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, advocaten), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e M.K. Boskovits, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Interveniente a sostegno della parte Access Info Europe: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Caiola e M. Dean, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2011, Access Info Europe/Consiglio (T-233/09), con cui il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009, che ha parzialmente negato alla ricorrente l’accesso ad una nota redatta dal segretariato generale del Consiglio, indirizzata al gruppo «informazione» (documento n. 16338/08), concernente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Access Info Europe.
3)
La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Parlamento europeo sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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