9.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk
(Causa C-283/11) (1)
(Direttiva 2010/13/UE - Fornitura di servizi di media audiovisivi - Articolo 15, paragrafo 6 - Validità - Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva - Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca - Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 16 e 17 - Proporzionalità)
2013/C 71/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundeskommunikationssenat
Parti
Ricorrente: Sky Österreich GmbH
Resistente: Österreichischer Rundfunk
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundeskommunikationssenat — Compatibilità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1), con la libertà d’impresa ed il diritto di proprietà quali garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali — Diritto per qualsivoglia emittente televisiva di beneficiare, ai fini della realizzazione di brevi resoconti di attualità, dell’accesso ad eventi di elevato interesse per il pubblico oggetto di trasmissione in esclusiva — Limitazione dell’eventuale compenso economico ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Proporzionalità
Dispositivo
L’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva «Servizi di media audiovisivi»).
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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