22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/14
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — EMS-Bulgaria Transport OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvanie i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
(Causa C-284/11) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA - Principio di effettività - Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA - Principio di neutralità fiscale)
2012/C 287/24
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: EMS-Bulgaria Transport OOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvanie i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione degli articoli 179, 180 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), e del principio di effettività ai sensi della sentenza della Corte nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade e a. — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Normativa nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione del credito IVA a un termine di decadenza di tre periodi d'imposta successivi a quello durante il quale è sorto il diritto a detrazione — Diniego del diritto alla detrazione dell'IVA a causa dell'inosservanza dell'obbligo facoltativo di registrazione ai sensi della normativa IVA come acquirente intracomunitario, e del mancato esercizio del diritto a detrazione entro i termini
Dispositivo
1)
Gli articoli 179, paragrafo 1, 180 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza, che limita l’esercizio del diritto a detrazione, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, della successiva determinazione di una proroga conseguente del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione.
2)
Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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