26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/10
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-285/11) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Diniego)
2013/C 26/17
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: BONIK (EOOD)
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 14, 62, 63, 167, 168 e 178, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Formalità degli Stati membri in materia di diritto alla detrazione dell’IVA — Provvedimenti adottati al fine di evitare talune forme di frode o di evasione fiscale — Rifiuto di concedere la detrazione dell’IVA a un soggetto passivo destinatario di cessioni intracomunitarie, con la motivazione che mancano le prove dell’effettività delle cessioni tra i fornitori precedenti, malgrado l’esistenza di prove che dimostrano la realizzazione delle cessioni dal fornitore diretto al soggetto passivo
Dispositivo
Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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