23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-293/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Divergenze tra versioni linguistiche - Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)
2013/C 344/09
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e C. Soulay, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente)
Intervenienti a sostengo della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica di Finalndia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica ellenica.
3)
La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
(1) GU C 232 del 6.8.2011.
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