18.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 250/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Elsacom NV
(Causa C-294/11) (1)
(Ottava direttiva IVA - Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese - Termine per la presentazione della domanda di rimborso - Termine di decadenza)
2012/C 250/13
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuta: Elsacom NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 1) — Termine per la presentazione della domanda di rimborso pari a sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'anno durante il quale l'imposta è divenuta esigibile — Natura giuridica del termine previsto dalla direttiva
Dispositivo
Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza.
(1) GU C 252 del 27.8.2011.
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