23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-296/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime particolare delle agenzie di viaggio - Divergenze tra versioni linguistiche - Normativa nazionale che prevede l’applicazione del regime particolare a persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)
2013/C 344/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Soulay, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. — S. Pilczer, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller nonché J. Očková, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: E. M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l’applicazione del regime particolare di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni effettuate da queste ultime a vantaggio di beneficiari diversi dai viaggiatori
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica francese.
3)
La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
(1) GU C 252 del 27.8.2011.
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