3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/7
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — ZZ/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-300/11) (1)
(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’accesso al territorio di uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza - Articolo 30, paragrafo 2, di detta direttiva - Obbligo di informare il cittadino interessato dei motivi di tale decisione - Divulgazione contraria agli interessi di sicurezza dello Stato - Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva)
2013/C 225/10
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: ZZ
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), alla luce dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Decisione di escludere un cittadino di uno Stato membro dal territorio di un altro Stato membro per motivi di pubblica sicurezza — Obbligo di informare l'interessato delle ragioni alla base della sua esclusione benché le autorità responsabili considerino tale divulgazione contraria agli interessi della sicurezza dello Stato
Dispositivo
Gli articoli 30, paragrafo 2, e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che impongono che il giudice nazionale competente si assicuri che la mancata comunicazione all’interessato, da parte dell’autorità nazionale competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale è fondata una decisione adottata a norma dell’articolo 27 di detta direttiva, nonché degli elementi di prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia comunicata all’interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova.
(1) GU C 252 del 27.8.2011.
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