24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spagna) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA
(Causa C-321/11) (1)
(Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco - Nozione di «negato imbarco» - Annullamento da parte del vettore della carta di imbarco di un passeggero in ragione del presunto ritardo di un volo precedente registrato in concomitanza col volo interessato ed operato dal medesimo vettore)
2012/C 366/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña
Parti
Ricorrenti: Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor
Convenuta: Iberia, Líneas Aéreas de España SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil de A Coruña — Interpretazione degli articoli. 2, lettera j), 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 3, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di negato imbarco — Negato imbarco su un aereo in coincidenza a causa del ritardo di un primo volo imputabile alla compagnia aerea — Assegnazione dei posti sul volo in coincidenza ad altri passeggeri a causa dell’impossibilità, presunta, ma non verificatasi, per i passeggeri, di arrivare in tempo per poter prendere il loro volo in coincidenza
Dispositivo
L’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.
(1) GU C 282 del 24.9.2011.
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