16.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy w Koszalinie — Polonia) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski
(Causa C-325/11) (1)
(Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Notificazione o comunicazione degli atti - Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro - Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale - Insussistenza - Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa - Presunzione di conoscenza)
2013/C 46/12
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Parti
Ricorrenti: Krystyna Alder, Ewald Alder
Convenuti: Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia) — Interpretazione dell’articolo 18 TFUE e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79) — Legislazione nazionale che istituisce, per una parte domiciliata nel territorio di un altro Stato e che non ha designato un rappresentante domiciliato nel territorio nazionale, una presunzione di conoscenza degli atti giudiziari versati nel fascicolo di causa
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati ad una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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