20.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 114/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — ProRail NV/Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH
(Causa C-332/11) (1)
(Regolamento (CE) n. 1206/2001 - Cooperazione nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale - Assunzione diretta delle prove - Nomina di un perito - Incarico svolto in parte sul territorio dello Stato membro del giudice del rinvio e in parte sul territorio di un altro Stato membro)
2013/C 114/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: ProRail NV
Convenute: Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1) e dell’articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 44/001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1) — Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente — Nomina di un perito e affidamento a quest’ultimo, da parte delle autorità giudiziarie di uno Stato membro, di un incarico da svolgere in parte sul territorio dello Stato membro in cui risiedono le autorità giudiziarie in questione e in parte sul territorio di un altro Stato membro — Applicazione obbligatoria o meno del meccanismo ex articolo 17 del regolamento n. 1206/2001
Dispositivo
Gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, la quale chiede che l’assunzione delle prove affidata a un perito sia effettuata sul territorio di un altro Stato membro, per poterla disporre non è necessariamente tenuta a ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto da tali disposizioni.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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