7.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 200/4
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-352/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti - Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva)
2012/C 200/07
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e A. Posch, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti vengano gestiti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva.
Dispositivo
1)
La Repubblica d'Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, di controllare o, se necessario, di rinnovare e di garantire quelle esistenti, in modo che tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
(1) GU C 252 del 27.08.2011.
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