26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), e Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11)
(Cause riunite C-356/11 e C-357/11) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 TFUE - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Cittadini dell’Unione in tenera età residenti con le loro madri, cittadine di paesi terzi, nel territorio dello Stato membro del quale tali minori possiedono la cittadinanza - Diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro delle madri cui è stato concesso l’affidamento esclusivo dei cittadini dell’Unione - Ricostituzione delle famiglie a seguito del nuovo matrimonio delle madri con cittadini di paesi terzi e della nascita di figli, anch’essi cittadini di paesi terzi, nati da tali matrimoni - Domande di ricongiungimento familiare nello Stato membro di origine dei cittadini dell’Unione - Diniego del diritto di soggiorno ai nuovi coniugi dovuto all’assenza di risorse sufficienti - Diritto al rispetto della vita familiare - Presa in considerazione dell’interesse superiore dei minori)
2013/C 26/19
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrenti: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)
Convenuti: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 20 TFUE — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto al ricongiungimento familiare — Permesso di soggiorno in uno Stato membro per un cittadino di uno Stato terzo, che vive senza permesso di soggiorno permanente nello Stato membro, in una situazione in cui la consorte dell’interessato, cittadina di uno Stato terzo, risiede legalmente nel suddetto Stato membro ed ha un figlio cittadino di tale Stato membro ed in cui l’interessato non è né il genitore, né il titolare della responsabilità genitoriale nei suoi confronti — Situazione in cui i coniugi hanno anche un figlio comune cittadino di uno Stato terzo con loro residente e figlio della consorte nello Stato membro in questione
Dispositivo
L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a condizione che un siffatto diniego non comporti, per il cittadino dell’Unione in questione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare come quelle oggetto dei procedimenti principali rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia l’obiettivo di tale direttiva sia il suo effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se le decisioni di diniego dei permessi di soggiorno oggetto dei procedimenti principali siano state adottate nel rispetto di tali requisiti.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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