27.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 123/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
(Causa C-358/11) (1)
(Ambiente - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Direttiva 2008/98/CE - Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA (rame, cromo, arsenico) - Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Elenco degli usi del legno trattato, di cui all’allegato XVII del regolamento REACH - Vecchi pali per telecomunicazioni usati come strutture di passerelle)
2013/C 123/05
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Altre parti interessate: Lapin luonnonsuojelupiiri ry et Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione — Registrazione, autorizzazione e valutazione delle sostanze chimiche –Sostanza oggetto di una restrizione in base all’allegato XVII del suddetto regolamento — Utilizzo dei vecchi pali delle telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA (rame-cromo-arsenico) nella realizzazione del basamento di un sentiero
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, se un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se, peraltro, non viene accertato che il detentore dell’oggetto di cui trattasi se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, segnatamente il suo allegato XVII, nei limiti in cui in presenza di determinate condizioni autorizza l’uso del legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, presenta un interesse al fine di determinare se un legno del genere possa cessare di essere un rifiuto in quanto, qualora siffatte condizioni fossero soddisfatte, il suo detentore non sarebbe tenuto a disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.
3)
Gli articoli 67 e 128 del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, devono essere interpretati nel senso che il diritto dell’Unione procede ad un’armonizzazione delle prescrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quella afferente ai composti dell’arsenico, che forma oggetto di una restrizione in forza dell’allegato XVII del suddetto regolamento.
4)
L’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, che elenca le applicazioni per le quali, in via derogatoria, può essere usato legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso che l’elenco contenuto in tale disposizione è esaustivo e che, di conseguenza, tale deroga non può essere applicata a casi diversi da quelli ivi contemplati. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, l’uso dei pali per telecomunicazioni in esame, per servire da supporto a passerelle, rientri effettivamente nell’ambito delle applicazioni elencate nella suddetta disposizione.
5)
Le disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, secondo cui il legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico) non deve essere usato in applicazioni che comportino un rischio di contatto ripetuto con la pelle, devono essere interpretate nel senso che il citato divieto deve essere applicato in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto reiterato della pelle con il legno trattato, ove una siffatta probabilità deve essere dedotta dalle condizioni concrete di uso normale dell’applicazione per la quale tale legno sia stato impiegato, il che spetta al giudice del rinvio valutare.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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