2.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-360/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un’aliquota ridotta - Articoli 96 e 98, paragrafo 2 - Allegato III, punti 3 e 4 - «Prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari» - «Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o (a) curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi»)
2013/C 63/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: L. Lozano Palacios, agente)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 98, letto in combinato disposto con l’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) –Cessioni di beni e prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte
Dispositivo
1)
Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto
—
alle sostanze medicinali che possono essere utilizzate abitualmente e in modo idoneo per la produzione di medicinali;
—
ai dispositivi medici, al materiale, agli apparecchi e agli strumenti che, oggettivamente considerati, possono essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell’essere umano o degli animali, e che non sono però normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi;
—
agli strumenti e ai sussidi tecnici che possono essere utilizzati, essenzialmente o principalmente, per alleviare le disabilità fisiche degli animali;
—
e, infine, agli strumenti e ai sussidi tecnici essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, e che non sono però destinati all’uso personale esclusivo degli invalidi,
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III della medesima direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
(1) GU C 282 del 24.9.2011.
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