16.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Elegktiko Synedrio — Grecia) — Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai Tourismou/Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou
(Causa C-363/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Nozione di «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE - Procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale - Corte dei conti nazionale che decide sull’autorizzazione preventiva di una spesa pubblica - Irricevibilità)
2013/C 46/13
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Elegktiko Synedrio
Parti
Ricorrente: Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai Tourismou
Convenuto: Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou
Con l’intervento di: Konstantinos Antonopoulos
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Elegktiko Synedrio — Interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), e dell'articolo 153 TFUE — Condizioni, rispettivamente, di impiego o di lavoro — Nozione — Condizioni di retribuzione per il tempo consacrato alle attività sindacali, a titolo di permesso sindacale — Inclusione
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Elegktiko Synedrio (Grecia), con decisione del 1o luglio 2011, è irricevibile.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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