16.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/8
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Causa C-364/11) (1)
(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Apolidi d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) - Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 - Presupposti d’applicazione - Cessazione di detta assistenza da parte dell’UNRWA «per qualsiasi motivo» - Prova - Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato - Diritto a essere «ipso facto ammess[i] ai benefici (di tale) direttiva» - Riconoscimento di diritto della qualifica di «rifugiato» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all’articolo 13 di quest’ultima)
2013/C 46/14
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrenti: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail
Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
con l’intervento di: ENSZ Menekültügyi Főbiztosság
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Apolide di origine palestinese che è ricorso all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) — Diritto del suddetto apolide di essere ammesso ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83/CE qualora venga meno la tutela garantita da tale organo — Condizioni in presenza delle quali si può ritenere che sia cessata la protezione — Nozione di «essere ammessi ai benefici della presente direttiva»
Dispositivo
1)
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è stato obbligato a lasciare l’area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.
2)
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.
(1) GU C 347 del 26.11.2011.
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