29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/15
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains
(Causa C-376/11) (1)
(Internet - Dominio di primo - Regolamento (CE) n. 874/2004 - Nomi di dominio - Registrazione per fasi - Articolo 12, paragrafo 2 - Nozione di «licenziatari di diritti preesistenti» - Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a proprio nome ma per conto di tale titolare, un nome di dominio identico o simile al detto marchio - Assenza di autorizzazione di altri usi del segno in quanto marchio)
2012/C 295/24
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Pie Optiek
Convenute: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 12, paragrafo 2, e 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40) — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo (GU L 113, pag. 1) — Registrazioni speculative ed abusive — Nozione di «licenziatari di diritti preesistenti» — Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a suo nome ma per conto del concedente la licenza, un nome di dominio identico o simile al detto marchio, in assenza di usi diversi del segno in quanto marchio — Nome registrato in assenza di «un diritto o un interesse legittimo»
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo e i principi relativi alla registrazione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.
(1) GU C 298 dell’8.10.2011.
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