29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/15
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)
(Causa C-377/11) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 - Organizzazione di giochi di bingo - Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori - Calcolo della base imponibile)
2012/C 295/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parti
Ricorrente: International Bingo Technology, S.A.
Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interpretazione degli articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Base imponibile — Organizzazione di giochi di bingo — Vendita di biglietti per la partecipazione ai giocatori — Utilizzo di una parte degli importi in tal modo raccolti al fine di riversare i premi ai giocatori vincenti
Dispositivo
1)
L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e che è destinata al versamento dei premi ai giocatori.
2)
Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1.
(1) GU C 290 dell’1.10.2011.
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