26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/12
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona — Spagna) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Causa C-385/11) (1)
(Articolo 157 TFUE - Direttiva 79/7/CEE - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Direttiva 2006/54/CE - Pensione di vecchiaia contributiva - Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Discriminazione indiretta fondata sul sesso)
2013/C 26/20
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de Barcelona
Parti
Ricorrente: Isabel Elbal Moreno
Resistente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Barcelona –Interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 (GU 1998, L 14, pag. 9), dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), nonché dell'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23) — Nozione di condizione di lavoro — Pensione contributiva di vecchiaia calcolata in base al regime legale spagnolo e contributi versati da e per conto del lavoratore — Discriminazione dei lavoratori a tempo parziale
Dispositivo
L’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che esiga dai lavoratori a tempo parziale, costituiti in grande maggioranza da donne, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore ai fini dell’eventuale concessione di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo il cui importo è proporzionalmente ridotto in funzione del loro tempo di lavoro.
(1) GU C 290 del 1.10.2011.
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