9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat
(Causa C-388/11) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 17 e 19 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Utilizzo di beni e servizi sia per operazioni soggette ad imposta sia per operazioni esenti - Detrazione in prorata - Calcolo del prorata - Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi - Mancata considerazione del loro fatturato)
2013/C 325/03
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Le Crédit Lyonnais
Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 13 (parte B, lettera d), punti da 1 a 5), 17 (paragrafi 2, 3, lettere a) e c), e 5) e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Beni e servizi utilizzati contemporaneamente per le operazioni che danno diritto e che non danno diritto a detrazione — Calcolo del prorata di detrazione — Obbligo della sede di una società stabilità in uno Stato membro di contabilizzare i ricavi realizzati dalle sue succursali stabilite in un altro Stato membro
Dispositivo
1)
Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri.
2)
Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale è situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi.
3)
L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro oppure in uno Stato terzo.
(1) GU C 298 dell’8.10.2011.
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