24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/14
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství
(Causa C-390/11) (1)
(Agricoltura - Settore dello zucchero - Organizzazione comune dei mercati - Domanda di aiuti alla ristrutturazione - Impegno del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole di quota - Nozione - Dichiarazione unilaterale del fornitore - Diniego di concessione dell’aiuto - Necessità di risolvere il contratto di fornitura esistente)
2012/C 366/22
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: CS AGRO Ronov s.r.o.
Convenuto: Ministerstvo zemědělství
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), come modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 283, pag. 8) — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Nozione di «impegno» che deve accompagnare la domanda di aiuti alla ristrutturazione, con cui il coltivatore di barbabietole da zucchero si obbliga a cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietola da zucchero di quota alle imprese con le quali ha concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente — Rifiuto di concedere l’aiuto alla ristrutturazione in quanto detto impegno dovrebbe rivestire la forma della risoluzione del contratto di fornitura esistente e non di una dichiarazione unilaterale del coltivatore
Dispositivo
1)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, deve essere interpretato nel senso che l’impegno di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 può assumere la forma di una dichiarazione unilaterale del produttore.
2)
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 320/2006, come modificato dal regolamento n. 1261/2007, deve essere interpretato nel senso che l’impegno unilaterale del produttore di cessare la consegna di un determinato quantitativo di barbabietole da zucchero nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 non comporta, in quanto tale, l’inapplicabilità dei suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’impresa produttrice di zucchero.
(1) GU C 311 del 22.10.2011.
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