23.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Bulgaria) — Valeri Hariev Belov/CHEZ Elektro Balgaria AD e a.
(Causa C-394/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di «organo giurisdizionale nazionale» - Incompetenza della Corte)
2013/C 86/06
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Komisia za zashtita ot diskriminatsia
Parti
Ricorrente: Valeri Hariev Belov
Convenuti: CHEZ Elektro Balgaria AD, Lidia Georgieva Dimitrova, Roselina Dimitrova Kostova, Kremena Stoyanova Stoyanova, CHEZ Razpredelenie Balgaria AD, Ivan Kovarzhchik, Atanas Antonov Dandarov, Irzhi Postolka, Vladimir Marek, Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera h), e 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22) e dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del ventinovesimo considerando e degli articoli 1 e 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 64), e dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37), nonché dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55) — Pratica amministrativa che consiste nel lasciare all’impresa di distribuzione di energia elettrica la libertà di installare nei quartieri rom contatori su pali dell’elettricità in strada a un’altezza inaccessibile agli utenti, la quale non consente ai consumatori di tali quartieri il controllo visivo del loro contatore, mentre al di fuori dei quartieri rom i contatori sono installati a un’altezza accessibile — Diritto o interesse dell’utente finale dell’energia elettrica a verificare regolarmente il display del contatore — Onere della prova in materia di discriminazione
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni ad essa sottoposte dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia nella decisione di rinvio del 19 luglio 2011.
(1) GU C 298 dell’8.10.2011.
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