9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH/Finanzamt Lüdenscheid
(Causa C-395/11) (1)
(Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Decisione 2004/290/CE - Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro - Autorizzazione - Articolo 2, punto 1 - Nozione di «lavori di costruzione» - Interpretazione - Inclusione delle cessioni di beni - Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga - Restrizioni)
2013/C 38/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH
Convenuto: Finanzamt Lüdenscheid
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290/CE del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU L 94, pag. 59) — Diritto dello Stato membro autorizzato di dare un’applicazione soltanto parziale a tale deroga — Nozione di «lavori di costruzione» contenuta nella detta disposizione — Eventuale inclusione delle cessioni di beni
Dispositivo
1)
L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290/CE del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
2)
La decisione 2004/290 deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto. Spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nel procedimento principale e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto.
(1) GU C 311 del 22.10.2011.
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