3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.
(Causa C-397/11) (1)
(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale - Conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dall’accertamento del carattere abusivo della clausola)
2013/C 225/12
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság)
Parti
Ricorrente: Erika Jőrös
Convenuto: Aegon Magyarország Hitel Zrt.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale sia limitato nell’esame del carattere abusivo dei contratti detti di adesione quando le parti non gli richiedano specificamente di constatare siffatto carattere abusivo — Facoltà per il giudice nazionale investito della causa in secondo grado di prendere in considerazione d’ufficio il carattere abusivo di una clausola presente in un contratto sottoposto al suo esame benché tale punto non fosse stato dedotto in primo grado e, secondo la normativa nazionale, nel procedimento di appello non sia di norma possibile tenere conto fatti nuovi o di nuove prove.
Dispositivo
1)
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che, qualora un giudice nazionale, chiamato in sede di appello a pronunciarsi su una controversia vertente sulla validità di clausole incluse in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore sulla base di un formulario preventivamente redatto da tale professionista, abbia il potere, secondo le sue norme interne di procedura, di esaminare qualsiasi causa di nullità che risulti chiaramente dagli elementi presentati in primo grado e, eventualmente, di riqualificare, in funzione dei fatti dimostrati, il fondamento giuridico invocato per dichiarare l’invalidità di tali clausole, detto giudice deve valutare, d’ufficio o riqualificando il fondamento giuridico della domanda, il carattere abusivo di dette clausole rispetto ai criteri di tale direttiva.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve, da un lato, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tal fine, trarre tutte le conseguenze che derivano, secondo il diritto nazionale, da tale constatazione affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da tale clausola e, dall’altro, valutare, in linea di principio sulla base di criteri oggettivi, se il contratto di cui trattasi possa essere mantenuto senza detta clausola.
3)
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale che abbia constatato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve applicare, per quanto possibile, le sue norme interne di procedura in modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla constatazione del carattere abusivo della clausola in parola affinché il consumatore non sia vincolato da quest’ultima.
(1) GU C 331 del 12.11.2011.
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