1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/8
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-405/11 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca - Nozione di «aiuto di Stato» - Recupero di crediti pubblici - Qualificazione come aiuto di Stato dell’omessa domanda di avvio della procedura fallimentare dell’impresa debitrice - Criterio del creditore privato - Ripartizione dell’onere della prova - Limiti del controllo giurisdizionale)
2013/C 156/11
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik e T. Maxian Rusche, agenti)
Altre parti nel procedimento: Buczek Automotive sp. z o.o. (rappresentante: J. Jurczyk, radca prawny), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Krasnodębska-Tomkiel, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 maggio 2011 — Buczek Automotive/Commissione (T-1/08), con cui il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione 2008/344/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C-23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26) — Qualificazione come aiuto di Stato dell’omessa domanda di avvio della procedura fallimentare dell’impresa debitrice — Errore di diritto nella valutazione dell’applicazione da parte della Commissione del test del creditore privato ipotetico nonché nella ripartizione dell’onere della prova
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
3)
La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.
(1) GU C 311 del 22.10.2011.
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