26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/12
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA
(Causa C-410/11) (1)
(Trasporti aerei - Convenzione di Montreal - Articolo 22, paragrafo 2 - Responsabilità dei vettori in materia di bagagli - Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli - Bagaglio comune a diversi passeggeri - Registrazione da parte solo di uno di essi)
2013/C 26/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrenti: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo
Convenuta: Iberia Líneas Aéreas de España SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 3, e 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (decisione del Consiglio 2001/539/CE, GU L 194, pag. 38) — Responsabilità dei vettori aerei per quanto riguarda il trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli — Limiti della responsabilità in caso di distruzione, perdita, avaria o ritardo dei bagagli
Dispositivo
L’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, di tale convenzione, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.
(1) GU C 290 dell’1.10.2011.
Full & Egal Universal Law Academy