12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 — Consiglio dell’Unione europea/Nadiany Bamba, Commissione europea
(Causa C-417/11 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento di capitali - Articolo 296 TFUE - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo - Diritto al rispetto della proprietà)
2013/C 9/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)
Altre parti nel procedimento: Nadiany Bamba (rappresentanti: inizialmente avv. P. Haïk, successivamente avv. P. Maisonneuve), Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)
Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e E. Ranaivoson, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2011, Bamba/Consiglio (T-86/11), con cui il Tribunale ha annullato la decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio e il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la sig.ra Nadiany Bamba — Congelamento di capitali — Obbligo di motivazione — Errore di diritto
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 giugno 2011, Bamba/Consiglio (T-86/11), è annullata.
2)
Il ricorso della sig.ra Bamba è respinto.
3)
La sig.ra Bamba è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in occasione della presente impugnazione nonché in primo grado.
4)
La Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.
(1) GU C 311 del 22.10.2011.
Full & Egal Universal Law Academy