18.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich
(Causa C-420/11) (1)
(Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata - Obiettivi di tale valutazione - Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento - Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali)
2013/C 141/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Jutta Leth
Convenuti: Republik Österreich, Land Niederösterreich
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17) — Autorizzazione di un progetto in mancanza di una valutazione adeguata del suo impatto sull’ambiente — Ricorso di un singolo vertente sull’indennizzo della perdita di valore del proprio bene immobile causata dal predetto progetto — Obiettivi della valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente — Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali
Dispositivo
L’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.
In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.
(1) GU C 319 del 29.10.2011
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