27.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 123/5
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e a./Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-424/11) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento - Portata - Regimi di pensioni di vecchiaia professionali)
2013/C 123/06
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrenti: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd
Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-Tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Portata dell’esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Inclusione dei regimi pensionistici professionali
Dispositivo
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti.
(1) GU C 311 del 22.10.2011.
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