23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH
(Causa C-435/11) (1)
(Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Brochure di vendita contenente false informazioni - Qualifica di «pratica commerciale ingannevole» - Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza)
2013/C 344/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: CHS Tour Services GmbH
Resistente: Team4 Travel GmbH
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Brochure contenente false informazioni — Esistenza o meno della possibilità, per un imprenditore, di dimostrare che le esigenze della diligenza professionale sono state rispettate per evitare che detta prassi commerciale sia qualificata come «sleale»
Dispositivo
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale soddisfi tutti i criteri enunciati all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva per poter essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva medesima perché essa possa essere legittimamente ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.
(1) GU C 340 del 19.11.2011.
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