12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Causa C-438/11) (1)
(Codice doganale comunitario - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) - Recupero dei dazi all’importazione - Legittimo affidamento - Impossibilità di verificare l’esattezza di un certificato d’origine - Nozione di «certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore» - Onere della prova - Sistema di preferenze tariffarie generalizzate)
2013/C 9/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Lagura Vermögensverwaltung GmbH
Convenuta: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17) — Esportazione di merci da uno Stato terzo verso l’Unione europea — Controllo a posteriori della prova dell’origine — Impossibilità di verificare successivamente l’esattezza del contenuto di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità competenti di detto Stato terzo — Tutela del legittimo affidamento eventuale dell’importatore
Dispositivo
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano, a causa del fatto che l’esportatore ha cessato la sua produzione, nell’impossibilità di verificare, in occasione di un controllo a posteriori, se il certificato d’origine «modulo A» da esse rilasciato si basi su una situazione fattuale riferita in maniera esatta da questo, l’onere della prova che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall’esportatore grava sul debitore.
(1) GU C 347 del 26.11.2011.
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