1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Causa C-443/11) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Articolo 45 TFUE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 71 - Lavoratore frontaliero atipico in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello Stato membro dell’ultima occupazione - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 65 - Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza - Rifiuto di pagamento opposto dallo Stato membro dell’ultima occupazione - Ammissibilità - Rilevanza della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85) - Disposizioni transitorie - Articolo 87, paragrafo 8 - Nozione di «situazione invariata»)
2013/C 156/12
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold
Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), dell’articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e degli articoli 65 e 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1) — Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa — Diritto alle prestazioni dello Stato membro di residenza — Lavoratore che ha conservato nello Stato membro dell’ultima occupazione legami personali e professionali e che ivi dispone di migliori opportunità di reinserimento professionale — Stato membro che nega, in forza della sua legislazione nazionale e per il solo motivo della residenza sul territorio di un altro Stato membro, prestazioni di disoccupazione a detto lavoratore
Dispositivo
1)
In seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, le disposizioni contenute nell’articolo 65 del medesimo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85). Nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunità di reinserimento professionale, detto articolo 65 deve essere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest’ultimo indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento.
2)
Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l’articolo 45 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell’ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell’indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all’interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, la normativa applicabile è quella dello Stato membro di residenza.
3)
L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest’ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell’articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.
La nozione di «situazione invariata» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente all’articolo 71 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.
(1) GU C 355 del 3.12.2011.
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