15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013 — SNIA Spa, posta in amministrazione straordinaria/Commissione europea
(Causa C-448/11 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Imputabilità della responsabilità in materia di concorrenza - Criterio della continuità economica - Violazione dei diritti della difesa - Obbligo di motivazione)
2014/C 45/08
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: SNIA Spa, posta in amministrazione straordinaria (rappresentanti: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari e B. Gencarelli, agenti)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, SNIA/Commissione (T-194/06), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), là dove la Commissione ha inflitto un'ammenda in solido alle società Caffaro Srl e SNIA SpA — Norme relative all'imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali in caso di fusione — Violazione dei diritti della difesa e dell'obbligo di motivazione
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La SNIA Spa, posta in amministrazione straordinaria, è condannata alle spese.
(1) GU C 311 del 22.10.2011.
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