23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-450/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Divergenze tra versioni linguistiche - Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)
2013/C 344/17
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e L. Lozano Palacios, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica portoghese.
3)
La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese
(1) GU C 319 del 29.10.2011.
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