29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen — Germania) — Natthaya Dülger/Wetteraukreis
(Causa C-451/11) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Articolo 7, primo comma - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro - Cittadina thailandese che è stata sposata e ha coabitato per un periodo superiore a tre anni con un lavoratore turco)
2012/C 295/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Giessen
Parti
Ricorrente: Natthaya Dülger
Convenuto: Wetteraukreis
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Giessen — Interpretazione dell’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio d’associazione istituito dall’Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro — Cittadina thailandese che ha coabitato con il coniuge turco per un periodo superiore a tre anni, sino allo scioglimento del matrimonio
Dispositivo
L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate tutte le altre condizioni ivi previste.
(1) GU C 347 del 26.11.2011.
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