29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Garkalns/Rīgas Dome
(Causa C-470/11) (1)
(Articolo 49 CE - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - Parità di trattamento - Obbligo di trasparenza - Giochi d’azzardo - Casinò, sale da gioco e sale bingo - Obbligo di ottenere il previo accordo del comune del luogo di stabilimento - Potere discrezionale - Lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata - Giustificazioni - Proporzionalità)
2012/C 295/27
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: SIA Garkalns
Convenuto: Rīgas Dome
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 56 TFUE (articolo 49 CE) — Legislazione nazionale che prevede, al fine di limitare i giochi di azzardo, un sistema di autorizzazioni per l’apertura di casinò, sale da gioco e sale bingo — Diniego di rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di una sala da gioco per il motivo che l’organizzazione di giochi di azzardo nel sito previsto nocerebbe gravemente all’interesse della collettività locale
Dispositivo
1)
L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all’esistenza di una «lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata», purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l’ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull’imparzialità dei procedimenti di autorizzazione. Spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze.
(1) GU C 331 del 12.11.2011.
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