9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen — Germania) — Kostas Konstantinides
(Causa C-475/11) (1)
(Libera prestazione di servizi medici - Prestatore che si sposta in un altro Stato membro allo scopo di fornire il servizio - Applicabilità delle regole deontologiche dello Stato membro ospitante e, segnatamente, di quelle relative agli onorari e alla pubblicità)
2013/C 325/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen
Parti
Kostas Konstantinides
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 3, e 6, primo comma, lett. a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Libera prestazione dei servizi medici — Situazione in cui il prestatore si sposta in un altro Stato membro per prestare il servizio — Applicabilità delle norme deontologiche dello Stato membro ospitante e, in particolare, di quelle relative agli onorari e alla pubblicità
Dispositivo
1)
L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere interpretato nel senso che norme nazionali, come quelle che compaiono, da un lato, all’articolo 12, paragrafo 1, del codice di deontologia medica del Land dell’Assia, secondo il quale gli onorari devono essere proporzionati e, fatta salva l’applicabilità di altre disposizioni di legge, calcolati sulla base del codice di classificazione tariffaria ufficiale degli interventi medici, nonché, d’altro lato, all’articolo 27, paragrafo 3, di detto codice, che vieta ai medici di effettuare qualsiasi pubblicità contraria all’etica professionale, non rientrano nel suo ambito di applicazione materiale. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, se dette regole costituiscano una restrizione, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, e in caso affermativo, se esse perseguano un obiettivo di interesse generale, siano idonee a garantirne la realizzazione e non eccedano quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.
2)
L’articolo 6, lettera a), della direttiva 2005/36 deve essere interpretato nel senso che non sancisce né le regole di condotta né le procedure disciplinari alle quali un prestatore, che si sposta verso il territorio dello Stato membro ospitante per esercitarvi, temporaneamente ed occasionalmente, la sua professione può essere assoggettato, ma dispone esclusivamente che gli Stati membri possono prevedere un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma ad un’organizzazione o ad un organismo professionale, per facilitare l’applicazione delle disposizioni disciplinari, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva.
(1) GU C 355 del 3.12.2011.
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