23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — HK Danmark, che agisce per conto di Glennie Kristensen/Experian A/S
(Causa C-476/11) (1)
(Principio di non discriminazione in ragione dell’età - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 21, paragrafo 1 - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 6, paragrafi 1 e 2 - Regime professionale di sicurezza sociale - Progressività dell’importo contributivo in funzione dell’età)
2013/C 344/18
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: HK Danmark, che agisce per conto di Glennie Kristensen
Convenuta: Experian A/S
con l’intervento di: Beskæftigelsesministeriet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Giustificazione delle disparità di trattamento fondate sull’età — Fissazione, per i regimi professionali di sicurezza sociale, di età di adesione o di ammissibilità alle prestazioni pensionistiche o di invalidità — Deroga generale per i regimi professionali di sicurezza sociale purché vengano evitate le discriminazioni fondate sul sesso o deroga esclusiva per l’affiliazione ai regimi di sicurezza sociale — Regime giuridico nazionale in forza del quale un datore di lavoro può versare, in quanto elemento della retribuzione, contributi pensionistici graduati in base all’età del dipendente
Dispositivo
Il principio di non discriminazione in funzione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e attuato dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime pensionistico professionale in forza del quale un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contribuiti pensionistici progressivi in funzione dell’età, purché la disparità di trattamento in ragione dell’età che ne deriva sia appropriata e necessaria a conseguire un obiettivo legittimo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(1) GU C 340 del 19.11.2011.
Full & Egal Universal Law Academy