27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/12
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul — Portogallo) — Portugal Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública
(Causa C-496/11) (1)
(IVA - Sesta direttiva - Articoli 17, paragrafo 2, e 19 - Detrazioni - Imposta dovuta o assolta per servizi acquistati da una holding - Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle)
2012/C 331/18
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Central Administrativo Sul
Parti
Ricorrente: Portugal Telecom SGPS, SA
Convenuta: Fazenda Pública
Con l’intervento di: Ministério Público
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Central Administrativo Sul — Interpretazione dell'art. 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta per servizi acquisiti da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che una holding come quella di cui alla causa principale la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.
(1) GU C 362 del 10.12.2011.
Full & Egal Universal Law Academy