7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/7
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 — Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-501/11 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Responsabilità della società controllante per le infrazioni al diritto delle intese commesse dalla sua controllata - Società holding - Programma di messa in conformità interno all’impresa («Compliance-Programme») - Diritti fondamentali - Principi dello Stato di diritto nell’ambito della determinazione delle ammende inflitte - Separazione dei poteri, principi di legalità, di irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e della responsabilità personale - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2 - Validità - Legittimità degli orientamenti della Commissione del 1998)
2013/C 260/12
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH (rappresentanti: R. Bechtold e W. Bosch, Rechtsanwälte, J. Schwarze, Prozessbevollmächtigter)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, Schindler Holding e a./Commissione, T-138/07, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE (caso COMP/E -1/38.823 — PO/Ascensori e Scale mobili), riguardante un’intesa sul mercato dell’istallazione e della manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi, vertente sulla manipolazione di bandi di gara, sulla ripartizione di mercati, sulla fissazione dei prezzi, sull’attribuzione di progetti e di contratti ivi attinenti e sullo scambio di informazioni, nonché, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Schindler Holding Ltd, la Schindler Management AG, la Schindler SA, la Schindler Sàrl, la Schindler Liften BV e la Schindler Deutschland Holding GmbH sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
(1) GU C 347 del 26.11.2011.
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