3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2013 — ENI SpA/Commissione europea
(Causa C-508/11 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Obbligo di motivazione - Gravità dell’infrazione - Fattore moltiplicatore a titolo di effetto deterrente - Impatto concreto sul mercato - Circostanze aggravanti - Recidiva)
2013/C 225/17
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ENI SpA (rappresentanti: G.M. Roberti e I. Perego, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e L. Malferrari, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2011, ENI/Commissione (T-39/07), con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto la domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda l’Eni SpA, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Eni — Prova dell’infrazione — Imputabilità della comportamento illecito — Difetto di motivazione
Dispositivo
1)
L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.
2)
L’ENI SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.
3)
La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.
(1) GU C 340 del 19.11.2011.
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